SOCIETA’ FIDUCIARIA E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
Se interviene una società fiduciaria nella gestione di beni detenuti all’estero come intermediario finanziario residente, sono esclusi obblighi di monitoraggio fiscale.
Negli ultimi mesi, numerosi cittadini italiani detentori di attività estere stanno ricevendo lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale chiede chiarimenti circa discordanze od omissioni tra i dati in suo possesso e quelli indicati nel quadro RW del modello dei Redditi persone fisiche 2018.
Per alcuni contribuenti, con tutta probabilità, si tratta solo dell’inizio di un processo che li condurrà ad affrontare un accertamento decisamente più esteso che riguarderà tutte le annualità accertabili.
D’altra parte, non mancano elementi di criticità: in particolare, molte segnalazioni riguardano attività correttamente conferite dai contribuenti in un mandato fiduciario. Infatti, sembrerebbe che l’Agenzia delle Entrate non sia in grado di incrociare correttamente i dati in modo da individuare le attività estere conferite dai contribuenti in un mandato di amministrazione fiduciaria senza intestazione.
MANDATO FIDUCIARIO E MONITORAGGIO FISCALE: ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI
In effetti, uno dei casi più rilevanti di esclusione dagli obblighi di monitoraggio fiscale è quello rappresentato dall’intervento di un intermediario finanziario residente al quale vengono “affidati” gli asset detenuti all’estero con il compito, tra l’altro, di gestirne i redditi e i flussi finanziari. Tale esclusione, opera in virtù degli stringenti adempimenti posti in capo alla società fiduciaria che garantiscono la correttezza della condotta del contribuente. La relativa disciplina è prevista dall’art. 4, comma 3, del D.L. 167/1990, per il quale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, non sussistono gli obblighi di monitoraggio. È condizione necessaria, peraltro, che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Naturalmente, l’esonero compete a partire dal momento della sottoscrizione del contratto di affidamento fiduciario e solo fino alla sua risoluzione.