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D.L. 138/2011 convertito in L.148/2011

Beni in godimento ai soci – Finanziamenti soci effettuati tramite società fiduciarie – Provvedimenti dall’Agenzia delle Entrate n. 2013/94904 e n. 2013/94902 del 2/8/2013

26 Novembre 2014
Affidamento fiduciario
Redazione

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul tema per trasmettere i Provvedimenti n. 2013/94902 e 2013/94904 recanti rispettivamente “Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell’art. 2, comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” e “Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa. Attuazione dell’articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto legge 13 agosto2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”

I provvedimenti in oggetto attuano ulteriormente la normativa di cui all’articolo 2, comma 36-sexiesdecies d.l. 13 agosto 2011, n. 138. Come noto con tale normativa il legislatore ha previsto che costituisca reddito la differenza tra il valore normale ed il corrispettivo pagato dai soci per il godimento di beni dell’impresa. A tal fine è previsto che i beni dell’impresa concedente il bene ed il socio o familiare cui è attribuito il bene provvedano a specifiche comunicazioni (Povvedimento n. 2013/94902).

Il legislatore ha altresì previsto che siano comunicati i dati relativi ad operazioni di finanziamento dei soci o di loro familiari a favore dell’impresa per importi pari o superiori a € 36.000,00 (Provvedimento n. 2013/94904).

Come chiarito in precedenti comunicazioni, le società fiduciarie non sono interessate dagli obblighi di comunicazione relativi ai beni concessi in godimento ai soci. Tali adempimenti devono, infatti, essere assolti dalla società o dall’effettivo socio cui è attribuito il bene. Peraltro si tratta di operazioni che non prevedono, di norma, il coinvolgimento delle società fiduciarie, considerando che sia la società che il socio non sono in grado di adempiere ai propri obblighi e, in linea di principio, si conoscono reciprocamente.

Con rifermiento alle comunicazioni relative alle operazioni di finanziamento, va innanzitutto rilevato che, anche per tale ipotesi, le società fiduciarie per eventuali finanziamenti effettuati per conto dei propri fiducianti non sono tenute alle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, risultando obbligati, ai sensi del Provvedimento n. 2013/94904, i soli soggetti che esercitano attività di impresa per finanziamenti ricevuti dai loro soci e fondatori.  Tuttavia non può escludersi un coinvolgimento delle società fiduciarie, in quanto la società tenuta alla comunicazione e che ha previsto il finanziamento tramite fiduciaria, non conoscendo l’identità del fiduciante, potrebbe chiedere alla società fiduciaria il nome del fiduciante, al fine di admpiere agli obblighi comunicativi.

Ciò posto, si ritiene che le società fiduciarie debbano astenersi dal fornire alle società i nomi dei fiducianti, salva un’espressa autorizzazione a fornire tale comunicazione dal fiduciante. Ed invero, non è dato rinvenire un obbligo a carico delle società fiduciarie di fornire una simile comunicazione ad un soggetto privato, potendo la riservatezza fiduciaria essere superata solo nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria o altri soggetti pubblici previsti dalla legge.

La società istante, per adempiere ai propri obblighi, potrebbe eventualmente inserire i dati della società fiduciaria quale socio che ha effettuato il finanziamento. L’Agenzia delle Entrate, sulla base degli ordinari poteri di accertamento, potrebbe allora richiedere alla società fiduciaria di fornire il nome del fiduciante.

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