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Rivalutazione delle Partecipazioni

15 Aprile 2021
Affidamento fiduciario
Redazione

Gli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 hanno introdotto la possibilità, per i contribuenti che detengono, al di fuori del regime di impresa, titoli, quote o diritti (non negoziati in mercati regolamentati) e terreni edificabili con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza.

Nel periodo di imposta 2020 è stata prevista la possibilità di rivalutare il valore di acquisto di tali categorie di beni, detenuti alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021 (Legge di Bilancio 2021).

       Per la rivalutazione è necessaria la redazione di una perizia (per titoli, quote e diritti; i soggetti abilitati alla perizia sono gli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti Commerciali e gli iscritti all’albo dei Revisori dei conti).

La procedura di rideterminazione del costo, o valore di acquisto di partecipazioni e terreni, è condizionata al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura dell’11% del valore risultante dalla perizia. Il versamento dell’imposta, con scadenza il 30 giugno 2021, potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure rateizzato fino ad un massimo di 3 rate annuali con scadenza rispettivamente al 30 giugno 2021, 30 giugno 2022 e 30 giugno 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima saranno applicati interessi pari al 3% annuo, da calcolare a partire dal 1° luglio 2021 e da versare insieme alla rata.

La procedura di rivalutazione si intende perfezionata al pagamento dell’imposta ovvero al pagamento della prima rata della stessa.

Segnaliamo che il contribuente può rideterminare il valore delle partecipazioni o dei terreni anche se ha già usufruito di analoghe disposizioni agevolative.
Alla rivalutazione possono accedere anche i soggetti sopra indicati che possiedono la partecipazione tramite INTESTAZIONE FIDUCIARIA

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