Con sentenza del 13 marzo 2017, n. 11945 la Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000 anche in caso di contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
La Cassazione ha infatti evidenziato che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare di cui all’articolo 1923 c.c.. è riferita esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non a quella della disciplina della responsabilità penale, come evidenziato nel caso preso in esame dove i premi pagati erano frutto di reati tributari di omessa e infedele dichiarazione dei redditi per importi complessivamente superiori a 2 milioni di Euro.
La Suprema Corte è giunta a questa sentenza anche, in considerazione, della possibilità di revoca del beneficio ex articolo 1921c.c. e della possibilità di riscatto e riduzione della polizza ex articolo 1925c.da parte del contraente considerando pertanto le somme versate a titolo di premio non definitivamente uscite dal patrimonio di quest’ultimo, anche se queste vengono accantonate ai fini del successivo pagamento al beneficiario.
L’attenzione riportata alla sopra citata sentenza, vuole mettere l’accento a tutti quei casi in cui si sentono definire le polizze vita come strumenti giuridici impignorabili ed insequestrabili soprattutto quando si ci si pone in un’ottica di gestione del passaggio generazionale del patrimonio di famiglia.