Si segnala la pronuncia della Sezione I della Corte di Cassazione del 07/03/2014 n. 5407 . Secondo la Suprema Corte, in tema di trasferimento di quote di s.r.l., vige il principio di libertà delle forme, pertanto, detto trasferimento è valido ed efficace tra le parti (cedente e cessionario) indipendentemente dal suo deposito nel registro imprese, che è invece necessario unicamente affinchè il trasferimento produca effetto anche nei confronti della società e dei terzi. L’operazione mediante la quale una quota di s.r.l. intestata fiduciariamente viene ceduta dal fiduciante a terzi, lasciando invariata l’intestazione formale della stessa in capo alla medesima società fiduciaria, non può quindi considerarsi di per sè nella nè per frode alla legge, nè per frode ai creditori o ai terzi.
” Il trasferimento della quota della società a responsabilità limitata è valido ed efficace inter partes indipendentemente dalla sua iscrizione nel libro dei soci, la quale è invece necessaria unicamente affinché il trasferimento sia efficace anche nei confronti della società e dei terzi, e ciò in virtù del principio di libertà delle forme che consente detto trasferimento, in mancanza di una contraria disposizione dell’atto costitutivo, oltre che per successione mortis causa, anche per atto tra vivi, senza necessità di forma scritta ad substantiam o ad probationem”;
“Il tentativo di dimostrare l’illiceità dell’operazione in ragione delle modalità non trasparenti in cui essa sarebbe avvenuta, tramite la perdurante intestazione fiduciaria delle partecipazioni societarie presso la medesima società, si scontra con l’argomento dell’inesistenza di un divieto legale di intestazione fiduciaria delle quote di una società a responsabilità limitata”.