Si segnala che il decreto n. 29 del 2014 costituisce lo strumento di attuazione in Italia della direttiva n. 2011/16/UE.
La nuova normativa disciplina le procedure per lo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell’Unione Europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per l’amministrazione interessata e per l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di qualsiasi tipo, riscosse da o per conto dell’amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali.
La direttiva prevede che ciascuno Stato membro individui al proprio interno una autorità competente per l’applicazione della disciplina in oggetto, un ufficio centrale di collegamento, designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa, ovvero gli altri uffici competenti a procedere a scambi diretti delle informazioni con i servizi di collegamento degli altri Paesi.
L’art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 2014 prevede che l’autorità competente per l’Italia sia il Direttore delle Finanze il quale, con apposito provvedimento, dovrà designare l’ufficio centrale di collegamento ed i servizi di collegamento (ufficio centrale e servizi dovanno essere ricompresi nell’ambito degli uffici già esistenti presso il Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza).