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Risoluzione Ag. Entrate n. 40/E del 2015 – Rideterminazione del valore della partecipazione – Imposta pagata dai donatori

15 Maggio 2015
Affidamento fiduciario
Redazione

La  Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E del 20/04/2015 in tema di “Rideterminazione del valore della partecipazione. Impostapagata dai donatari. Risoluzione n. 91/E del 17/10/2014”,  ha precisato che, per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati acquisite per donazione, i donatari che si avvalgono della procedura di rideterminazione del loro valore di acquisto non possono scomputare l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni effettuate dal donanate. Ciò, in considerazione del fatto che l’imposta sostitutiva corrisposta dal donante, avente natura di imposta personale, assolve la funzione di rideterminare il costo di acquisto della partecipazione con l’affetto di realizzare una minore plusvalenza in caso di cessione della partecipazione stessa da parte del medesimo soggetto che ha posto in essere la procedura di rideterminazione.

La disposizione contenuta nell’art. 7, comma 2, lettera ee), del decreto legge del 13/05/2011 n. 70 è volta infatti al recupero dell’imposta pagata dal medesimo soggetto che si è avvalso di ripetute procedure di rideterminazione al fine di evitare duplicazioni di imposta.

Ciò premesso, ai fini del versamento delle imposte sostitutive in esame, l’art. 2 del D.L. 24/12/2001, n. 282, come modificato dall’art. 1, comma 156, lettera a), della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), prevede la possibilità di rateizzazione fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30/06/2014. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella isura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

Considerando che la risoluzione n. 91/E è stata pubblicata il 17/10/2014, i soggetti che, nelle more delle istruzioni fornite dall’amministrazione, abbiamoscomputato l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni effettuate dal donante, possono regolarizzare il carente versamento entro 60 giorni dall’emanazione del presente documento di prassi, in ossequio al principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente espresso dall’art. 10, comma3 della legge 27/07/2000 n. 212.

Ai fini dell’efficacia della rivalutazione è necessario, altresì, che il versamento sia maggiorato degli interessi corrispettivi nella misura prevista dall’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21/05/2009, avente ad oggetto gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973.

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