Il Consiglio Ecofin del 14 febbraio 2023 ha ampliato il novero degli Stati non cooperativi ai fini fiscali aggiungendo alla lista UE dei Paesi c.d. “black list” ulteriori quattro Paesi: Russia, Isole Vergini britanniche, Costa Rica e Isole Marshall.
Il quadro completo dei Paesi Terzi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dei Paesi non cooperativi a fini fiscali risulta dalla combinata lettura di diversi documenti promananti da più enti e istituzioni. Assofiduciaria, al fine di una corretta individuazione degli stessi, ha sviluppato una tabella riepilogativa che comprende tutti i Paesi individuati:
- nel Regolamento delegato (UE) 2022/229 del 7 gennaio 2022;
- nel documento con il quale il GAFI (Gruppo d’azione finanziaria internazionale), in occasione della riunione plenaria del 21 ottobre 2022, ha aggiornato le proprie dichiarazioni concernenti i Paesi ad alto rischio e sotto monitoraggio;
- nella lista Ecofin delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali stilata dal Consiglio dell’Unione Europea e composta da paesi che non hanno rispettato gli impegni assunti per conformarsi ai criteri di buona governance fiscale entro un termine specifico e da paesi che si sono rifiutati di farlo;
- nel Decreto MEF del 12 febbraio 2014 con il quale il ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato l’esclusione della Repubblica di San Marino dalla “black list” italiana dei paradisi fiscali.
Si riporta la tabella clikkando al presente link.
Una corretta individuazione dei Paesi Terzi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dei Paesi non cooperativi a fini fiscali è importante sotto due profili:
- obblighi antiriciclaggio: il D.Lgs. 231/2007 prevede l’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica per clienti residenti in aree geografiche ad alto rischio ovvero in paesi che siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI. Le misure rafforzate di adeguata verifica prevedono l’acquisizione di informazioni più dettagliate sul cliente e sul titolare effettivo, un’analisi più accurata dello scopo e della natura del rapporto e, naturalmente, dell’origine dei fondi e della situazione patrimoniale del cliente nonchè un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- deducibilità dei costi relativi ad operazioni intercorse con imprese localizzate in paesi “black list”: in tali casi la deducibilità dei costi risulta limitata ed opera solo qualora questi risultino non eccedenti il valore normale (previsto ex 9, comma 3, DPR 917/86) o, in caso di eccedenza, nel caso in cui si dimostri la sussistenza rispetto a quest’ultima di un effettivo interesse economico all’operazione.