Il TAR del Lazio, con l’ordinanza 8083/2023, arresta la corsa alle comunicazioni dei titolari effettivi al Registro delle imprese accogliendo il ricorso presentato dall’associazione di categoria Assofiduciaria e sospendendo, in via cautelare, l’efficacia del decreto datato 29 settembre del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) sull’attestazione di operatività del sistema di comunicazione dei dati, la cui pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» ha fatto scattare il conto alla rovescia per la scadenza di comunicazione delle informazioni relative alle società e non solo.
La sospensione durerà – almeno stando al dispositivo dell’ordinanza 8083/2023 della sezione quarta – fino al 27 marzo 2024, data in cui è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso.
Un margine temporale che dovrebbe consentire una modifica legislativa.
In estrema sintesi, il ricorso di Assofiduciaria poggia sul fatto che: «Il mandato fiduciario di tipo germanistico non può essere assimilato al trust perché non c’è trasferimento della proprietà. Ecco perché chiediamo l’esclusione dalla sezione speciale dei trust».
Tuttavia, quelle di Assofiduciaria non sono state le uniche contestazioni sollevate e diverse sono le strade su cui servono correttivi. In generale, vengono contestate le mancate misure di riservatezza. Non è in discussione il registro e la sua utilità ai fini antiriciclaggio, ma la necessità di un filtro preventivo sulla motivazione e la legittimazione a monte per l’accesso ai dati contenuti.
Quale sarà, nell’immediato, l’impatto di tale ordinanza sospensiva? Il canale telematico delle comunicazioni resterà aperto. Tuttavia, non sono applicabili le sanzioni (da 103 a 1.032 euro) per chi dovesse trasmettere dopo l’11 dicembre.