La sospensione dell’operatività del Registro dei titolari effettivi, determinata dalla rimessione alla Corte di Giustizia europea, da parte del Consiglio di Stato, delle questioni attinenti alle comunicazioni relative alla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini, non è stata recepita in modo uniforme dalle Camere di commercio le quali hanno continuato ad accettare le comunicazioni di prima iscrizione, ovvero di conferma o variazione dei dati. Tale modus operandi ha generato numerosi dubbi interpretativi per le imprese e per i professionisti che si sono interrogati sul corretto modo di operare per non incorrere in sanzioni.
Al fine di ottenere chiarimenti in merito, pochi giorni fa il presidente del Consiglio nazionale ODCEC Elbano de Nuccio ha inviato al MEF, al MIMIT e al presidente di UNIONCAMERE una missiva con la richiesta di avere al più presto indicazioni precise e univoche in merito alla concreta operatività del Registro e, in particolare, di chiarire il venir meno di qualunque obbligo comunicativo a seguito della sospensione dell’operatività del Registro da parte del Consiglio di Stato.
E’ così che, con una Nota dello scorso 29 novembre 2024, il Segretario Generale di UNIONCAMERE Giuseppe Tripoli ha reso noto di aver interpellato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Economia e delle Finanze “per un parere circa gli effetti delle ordinanze del Consiglio di Stato pubblicate in data 15 ottobre 2024 al fine di definire linee di comportamento univoche nella gestione del Registro dei Titolari effettivi in attesa della chiara definizione del quadro giuridico”.
Nella Nota si legge che: “Al riguardo, il Ministero ha fatto pervenire la nota che qui si allega che riporta il parere acquisito presso l’Avvocatura generale dello Stato, secondo il quale «le pronunce cautelari rese dal TAR del Lazio prima e dal Consiglio di Stato poi, continuano a determinare la sospensione del termine per adempiere, e conseguentemente l’applicazione delle eventuali sanzioni da parte delle Camere di Commercio, nonché della possibilità di consultazione dei dati, per scongiurare il rischio di un irreparabile pregiudizio in ragione dell’ostensione dei dati personali presenti nel registro»”.
Secondo il parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dunque, le richiamate ordinanze del Consiglio di Stato non modificano nulla rispetto alla situazione di diritto ad esse precedente.
Infine, UNIONCAMERE, in considerazione di quanto sopra espresso, “richiede che le Camere di commercio adottino una linea uniforme e di continuità rispetto ai precedenti indirizzi, anche in relazione alle numerose istanze provenienti dalle categorie e dagli ordini professionali, ovvero quella di ritenere i dispositivi del CdS come una sospensione vera e propria dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo e conseguentemente della relativa conferma, dell’irrogazione delle sanzioni, delle verifiche a campione da parte degli Uffici sulle dichiarazioni rese e soprattutto dell’accesso ai dati a qualsiasi titolo. Sarà cura degli Uffici di Unioncamere fornire ulteriori aggiornamenti ed eventuali indicazioni pervenute dai Ministeri competenti, in particolare sulla questione dell’adempimento della conferma. Vista la delicatezza del tema, si raccomanda, inoltre, di adottare la linea comune sopra definita, fornendo anche una comunicazione conseguente sui canali informativi delle Camere.”