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Appalti – verifiche antimafia su fiducianti e società fiduciarie

4 Novembre 2015
Affidamento fiduciario
Redazione

Si fa seguito alla lettera indirizzata, da Assofiduciaria, al Prefetto della Repubblica Bruno Frattasi, in ordine alle motivazioni per le quali, in caso di intestazioni/quote di società che partecipano ad appalti, le verifiche antimafia non devono ricadere sulle società fiduciarie.

Da informazioni acquisite, risulterebbe che il Ministero dell’Interno abbia dato indicazioni alle Prefetture in ordine alle verifiche da esperirsi nei confronti di soggetti intestatari in via fiduciaria di quote del capitale di società nei cui confronti viene richieso il rilascio della documentazione antimafia.

In particolare, risulterebbe che:

  • in base all’art. 85 del d.lgs. 159/2011 il Prefetto può estendere i controlli a persone fisiche o giurudiche, diverse dall’impresa, nei cui confronti viene richiesta la documentazione antimafia, solo allorquando rivestano la posizione di socio qualificato, cioè proprietario di quote o azioni del capitale sociale di entità pari o superiore alle soglie del 10% e 2% e che le società fiduciarie non rientrano in questa casistica non essendo giuridicamente i proprietari delle quote e delle azioni, svolgendo la diversa attività di gestione delle partecipazioni secondo le istruzioni del proprietario – fiduciante.
  • la società fiduciaria non rientra tra i soggetti obbligatoriamente sottoposti ai controlli antimafia mentre dovrà essere compresa la persona fisica reale proprietaria della quasi totalità del capitale sociale, semprechè il numero dei soci non sia superiore a quattro (art. 85 co. 2 lett. C del d.lgs. 159/2011.
  • la prefettura può, però, avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 91 co. 5 del d.lgs. 159/2011, di estendere i controlli alla società fiduciaria sul presupposto che questa, in virtù del mandato “gestorio” conferitole dall’effettivo proprietario, possa contribuire a determinare l’andamento dell’operatore economico oggetto di scrutinio. In questa ipotesi, lo screening antimafia potrà essere esteso alla società fiduciaria ed alle persone fisiche incardinate nei suoi organi sociali che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo rilevanti ai fini antimafia ex Art. 85.

Dal momento che le società fiduciarie agiscono ordinariamente unicamente dietro specifici incarichi ricevuti dal fiduciante, l’ipotesi citata in cui la società fiduciaria riceva dal fiduciante un “mandato gestorio” tale da poter contribuire a determinare l’andamento economico della società fiduciariamente intestata è un’ipotesi remota e solo in tal caso potrà valere, ancorchè non condivisibile, la precauzione di un ulteriore controllo antimafia.

In via ordianria, l’Associazione ritiene che debba valere per le società fiduciarie quanto statuito dal comma 3 dell’articolo 83 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159, che prevede l’esonero dalla documentazione antimafia qualora si tratti di rapporti con “altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzione di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità…”. Infatti, tali prescrizioni si applicano alle società fiduciarie in virtù delle prescrizioni del decreto ministeriale del 16 gennaio 1995 che prevede – all’art. 5, punto 13 “Requisiti di onorabilità” ed al punto 18 “Certificazioni antimafia” – il possesso di particolari requisiti professionali e di onorabilità. Pertanto, i certificati antimafia, unitamente al certificato di residenza e al certificato dello stato di famiglia per ciascuno degli amministratori, dirigenti generali, sindaci effettivi e supplenti (ove presenti) e personale non d’ordine, sono già acquisiti dal Ministero dello Sviluppo Economico (ente che autorizza e vigila le società fiduciarie) tramite le Prefetture.

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