In materia di gestione e tutela del patrimonio, anche ai fini del passaggio generazionale, gli strumenti utili sono diversi e, in considerazione delle peculiarità di ognuno, la soluzione più efficiente è spesso quella di fare affidamento sull’utilizzo congiunto di più veicoli.
Negli ultimi anni, uno strumento molto apprezzato è quello delle holding le quali, da un lato, rappresentano una soluzione strategica per mantenere il controllo aziendale all’interno della famiglia e, dall’altro, garantiscono la tutela del patrimonio aziendale e una migliore gestione dei rapporti sociali.
Attraverso la costituzione di una holding, infatti, con l’adozione di precise scelte statutarie o, anche con la creazione di patti parasociali, è possibile mantenere un controllo accentrato e unitario dell’azienda evitando il rischio di dispersione delle quote tra i vari eredi in fase successoria nonché possibili dissidi tra questi ultimi.
Dal punto di vista della tutela del patrimonio aziendale, invece, il vantaggio della holding è quello di permettere la separazione degli assets aziendali più importanti dalla società operativa, maggiormente soggetta a rischio d’impresa, attraverso il loro conferimento nella società holding lasciando, dunque, esclusivamente gli assets operativi nella società industriale o commerciale, controllata da quest’ultima.
Infine, la holding presenta numerosi vantaggi anche sotto il profilo fiscale:
- Possibilità di optare per il consolidato fiscale ex 117-129 TUIR;
- Possibilità di costituire un gruppo IVA ex 70 bis e 70 duodecies DPR n. 633/72;
- Possibilità di fruire del regime PEX (partecipation exemption) godendo dell’esenzione fiscale del 95% sulle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni ex 87 TUIR;
- IRES all’1,2% sui dividendi incassati dalle società partecipate: la Legge n. 205/2017 prevede il calcolo dell’imposta su una base imponibile del 5% del valore dei dividendi (24% sul 5% dei dividendi).
Inoltre, con riferimento all’imposta sulle successioni e donazioni, l’imprenditore può godere di un importante risparmio fiscale effettuando una donazione con riserva di usufrutto delle partecipazioni detenute: la base imponibile dell’imposta di donazione, infatti, sarà calcolata sulla sola nuda proprietà e, successivamente, all’apertura della successione, non sarà applicata alcuna tassazione in virtù del principio del consolidamento dell’usufrutto ai sensi dell’art. 61 D.Lgs n. 346/1990. Tale accorgimento, inoltre, permette altresì all’imprenditore di mantenere il pieno controllo sulla holding finché è in vita.