Si sono diffusi allarmismo e preoccupazione per la perdita della riservatezza che potrebbe derivare dall’entrata in vigore del Registro in oggetto (prevista forse nel 2020), anche nel caso in cui la veste di socio sia ricoperta da società fiduciaria su mandato fiduciario ex Legge n. 1966/1939.
Intanto va tenuto presente che la criticità non deriva dall’istituzione del Registro, ma da quali soggetti avranno la libertà di accesso alla sua consultazione: vedremo cosa dirà il regolamento.
Abbiamo però la sensazione che non venga sufficientemente considerato che la fiduciaria sarà tenuta a comunicare il “titolare effettivo” solo nel caso in cui possieda, per conto del fiduciante, una partecipazione SUPERIORE AL 25% del capitale sociale, per cui non comunicherà il nominativo qualora abbia una quota pari o inferiore al 25%.
Quindi, nel caso la fiduciaria sia intestataria di una quota superiore al 25% per conto di più fiducianti, nessuno dei quali proprietario di più del 25%, la fiduciaria non sarà tenuta a comunicare i nomi dei propri fiducianti.
Ancora, nell’ipotesi di quota superiore al 25% per uno o più fiducianti (per esempio 60% per conto di due fiducianti), sono agevolmente percorribili altre soluzioni che portino la partecipazione sotto la soglia del 25%: al riguardo siamo a disposizione.