Segnaliamo la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 22 gennaio 2015 in tema di “Incentivi all’investimento in start-up innovative in caso di sottoscrizione di quote peril tramite di società fiduciarie”. L’Agenzia ha rilevato, fra le altre cose, che “l’intestazione fiduciaria di azioni o quote non modifica l’effettivo proprietario dei beni, identificabile sempre e comunque nel fiduciante. Come evidenziato, infatti, dalla sentenza n. 4943 del 21 maggio 1999 della Cassazione civile, i fiducianti, vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni affidati alla fiduciaria ed a questa strumentalmente intestati. In particolare, come chiarito con circolare n. 49/E del 22 novembre 2004, attraverso il cosiddetto rapporto fiduciario, la società dispone dei beni affidatigli nell’interesse del socio fiduciante, nei limiti dell’accordo-mandato con questi concluso. La prevalenza della titolarità effettiva rispetto a quella apparente rende la società fiduciaria fiscalmente trasparente nei rapporti intercorrenti tra il socio fiduciante e l’Amministrazione finanziaria (cfr. sentenza n.6478 del 10 dicembre 1984 della cassazione civile) con la conseguenza che i redditi derivanti dalla partecipazione nonché eventuali misure agevolative sono direttamente riferibili ai soci effettivi. L’interposizione della società fiduciaria, tra la partecipata ed i soci, di per sè non rappresenta causa ostativa per l’applicazione del regime agevolativo in commento, a condizione che sussistano tutti i presupposti richiesti dalla relativa disciplina”.
Registro dei Titolari Effettivi, una storia ancora tutta da scrivere.
A fronte della sospensione del Registro dei titolari effettivi del 17 maggio 2024, il Consiglio di Stato, da cui si aspettava in questi giorni una decisione, lo scorso 15 ottobre ha diffuso un'ordinanza (la n. 8248) con cui, “stante la delicatezza delle questioni...