Le regole
Il Segreto fiduciario
PACTUM FIDUCIAE: OPPONIBILITÀ DEL SEGRETO FIDUCIARIO
L’obbligo al segreto fiduciario significa che la società fiduciaria, che assume la titolarità dei beni conferiti con la sottoscrizione del mandato, deve mantenere riservata l’identità del fiduciante nei confronti dei terzi. Si tratta di un principio generale riconosciuto dal nostro ordinamento. Rivelando indebitamente il nome del fiduciante la fiduciaria viola il mandato fiduciario conferitole e si espone a precise responsabilità sia penali, sia civili.
Il segreto fiduciario opera in virtù del mandato senza rappresentanza conferito dal fiduciante, grazie al quale, il fiduciario agisce per conto dello stesso fiduciante ma in nome proprio, garantendo implicitamente che le operazioni in esecuzione del mandato siano realizzate in segretezza.
Attraverso il complesso normativo che regola il negozio fiduciario, il legislatore dimostra un certo favore nei confronti dell’obbligo di riservatezza che connota tale ambito di attività. Lo schermo operativo viene, infatti, generalmente riconosciuto dall’ordinamento, fatte salve specifiche deroghe in base alle quali la società fiduciaria è obbligata a rivelare l’identità del proprio fiduciante.
DEROGHE AL SEGRETO FIDUCIARIO
Nonostante la riservatezza sia considerata un elemento essenziale del rapporto fiduciario, la Legge n. 1966/39 nulla dispone circa il segreto fiduciario, sia con riferimento alla sua esistenza, sia al suo oggetto. Esistono, tuttavia, delle singole fattispecie in cui è normativamente prevista una deroga al segreto fiduciario tale da far desumere che ogni qualvolta il legislatore si sia astenuto dal limitare il segreto fiduciario questo non possa essere derogato (la c.d. “portata generale” del segreto fiduciario).
In effetti, esistono alcuni casi specifici in cui è possibile superare la segretezza e l’anonimato del fiduciante all’insegna della trasparenza:
- vicende relative a crediti fiscali e privati, con una importante distinzione tra due casi:
- società fiduciaria con residenza in Italia o in un paese membro dell’Unione Europea (oppure in uno Stato con cui sono stati firmati accordi di mutua assistenza amministrativa per tali crediti al fine di eseguire pignoramenti o esecuzioni forzate internazionali), in cui il creditore, se ha ottenuto un provvedimento esecutivo e previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, può avvalersi della procedura di pignoramento nazionale o internazionale presso la fiduciaria, ma solo se creditore privato del fiduciante. Con riguardo crediti fiscali, invece, spetterà all’Amministrazione finanziaria eseguire accertamenti nei confronti della società fiduciaria;
- società fiduciaria residente in una nazione con cui non è stato stipulato nessun tipo di accordo. In questo caso il creditore o l’Amministrazione finanziaria creditrice molto difficilmente potranno dar seguito ad azioni di recupero o accertamento;
- vicende di rilevanza penale, in presenza di provvedimenti motivati dall’autorità giudiziaria;
- disposizioni normative in tema antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (ex l. n. 231/2007 e s.m.i.), le quali pongono in capo alla fiduciaria obblighi di disclosure del titolare effettivo e attribuiscono all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) istituita presso la Banca d’Italia, ampi poteri di acquisizione di informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- in ambito fiscale:
- D.Lgs. n. 461/1997 sulle comunicazioni della fiduciaria circa le operazioni oggetto di mandato all’Amministrazione finanziaria;
- DPR 605/1973 in tema di comunicazioni all’anagrafe tributaria, aventi ad oggetto la trasmissione telematica dei dati identificativi dei fiducianti e di eventuali ulteriori soggetti che intervengono nel compimento di operazioni di natura finanziaria al di fuori del rapporto continuativo di mandato fiduciario;
- DPR 600/1973 relativamente ai poteri di ispezione e di accertamento sulle attività detenute dalla società fiduciaria e sui fiducianti che abbiano un contratto fiduciario in corso o l’abbiano cessato nei cinque anni precedenti;
- DL 167/1990 sul monitoraggio fiscale che impone alle società fiduciarie l’obbligo di dare evidenza dei trasferimenti da o verso l’estero mediante trasmissione annuale in via telematica all’Amministrazione finanziaria.
Il quadro che precede, naturalmente, non può considerarsi esaustivo rispetto ai casi in cui il segreto fiduciario subisce limitazioni ma rappresenta sicuramente un’illustrazione dei casi più importanti.
Nonostante le circostanze in cui il segreto fiduciario possa venire meno siano molteplici, il mandato fiduciario può essere ancora considerato uno strumento attuale nella risposta alle esigenze di riservatezza, considerando che i beni fiduciariamente intestati e amministrati restano, in ogni caso, un dato non immediatamente accessibile alla generalità dei terzi nei più svariati contesti.