Le regole
Mandato fiduciario: la normativa
IL CONTRATTO: IL MANDATO FIDUCIARIO
Il mandato fiduciario è il contratto in forza del quale la società fiduciaria si obbliga a compiere uno o più atti giuridici in nome proprio ma per conto e nell’interesse del fiduciante. E’ un accordo attualmente privo di una sua autonoma disciplina ed è stato definito da dottrina e giurisprudenza come un contratto in base al quale si assegna ad un soggetto (fiduciario – società fiduciaria) un diritto limitato alla cura degli interessi di un’altra persona (fiduciante o terzo beneficiario), assimilabile al mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. (regolamento attuativo di cui al DM 16.01.1995).
Si tratta di un istituto giuridico atipico, ammissibile nell’ordinamento italiano in base all’art. 1322 c.c., che riconosce autonomia negoziale alle parti, purché diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela.
Al mandato fiduciario segue l’atto di Intestazione fiduciaria con il quale si realizza il trasferimento della “intestazione formale” dei beni in capo alla fiduciaria.
Il fiduciario diviene intestatario dei beni del fiduciante e come tale appare e agisce nei confronti dei terzi con l’obbligo di soddisfare determinati interessi indicati dal fiduciante che rimane il reale proprietario di tali beni.
LE SOCIETÀ FIDUCIARIE
Contrariamente al contratto fiduciario, la regolamentazione delle società fiduciarie trova applicazione con la L. n. 1966 del 23.11.1939 per poi arrivare, con successivi passaggi normativi, al più recente regolamento del D.M. del 16.01.1995.
L’art. 1 della Legge n. 1966/1939 prevede che, con la sottoscrizione del contratto, le società fiduciarie, “…si propongono sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione di beni per conto di terzi, (l’organizzazione e la revisione contabile di aziende) e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni”
Sempre secondo le disposizioni di questa legge, le società fiduciarie possono operare soltanto se ottengono la prescritta autorizzazione ministeriale e offrono servizi fiduciari e servizi di elevato contenuto specialistico. Sono, tra l’altro, annoverate tra gli intermediari finanziari (art. 11 Dlgs 231/07 – legge antiriciclaggio).
GESTIONE STATICA, GESTIONE DINAMICA
L’evoluzione dei mercati finanziari e l’introduzione, con la Legge n. 1/1991, delle SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), hanno condotto alla distinzione di due tipologie di società fiduciarie: quelle a gestione dinamica e quelle ad amministrazione statica.
Le società fiduciarie ad amministrazione statica non hanno potere discrezionale e possono disporre dei beni o diritti ad esse affidati solo dietro precise istruzioni del fiduciante. Le società fiduciarie a gestione dinamica, invece, previa iscrizione nell’albo delle SIM detenuto presso la Consob, gestiscono autonomamente i mezzi finanziari ad esse affidati collocando e negoziando titoli pur sempre nell’interesse del fiduciante.
Per approfondire vai alla pagina: Intestazione fiduciaria