Facendo seguito al ricorso presentato da una società nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che recuperava l’Iva su costi sostenuti per opere su un immobile condotto in locazione dalla società, con l’Ordinanza 30.128, la Cassazione si è espressa a favore della società, ricordando quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza 11.533/2018:
“Spetta la detrazione per lavori di ristrutturazione o manutenzione, anche se la proprietà dell’immobile è di terzi, a condizione che esista un nesso di strumentalità con l’attività di impresa o professionale esercitata, anche se tale attività è solo potenziale o di prospettiva”