L’Agenzia delle Entrate ha recentemente preso posizione sulla disciplina del c.d. realizzo controllato, in particolare rispetto al conferimento del diritto di usufrutto sulle partecipazioni societarie all’interno di una società di nuova costituzione.
Occorre preliminarmente ricordare che l’art. 177, comma 2, del TUIR condiziona l’applicazione del regime fiscale in questione al ricorrere di due circostanze:
- I soggetti conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;
- Mediante tali conferimenti la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ovvero, incrementare la percentuale di controllo.
Da ultimo, l’art. 11-bis del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, ha modificato la disciplina normativa sopra delineata prevedendo l’estensione del regime controllato anche alle fattispecie nelle quali in capo alla società conferitaria non si realizza il controllo della società scambiata ma, comunque, l’acquisizione della partecipazione determina il superamento di una certa soglia di qualificazione.
Nel caso di specie, il contribuente, nell’ambito di una riorganizzazione dell’assetto di governance di un gruppo societario, chiedeva se fosse da ritenere applicabile il regime del c.d. realizzo controllato in caso di conferimento del diritto parziario di usufrutto sulle azioni di una società in una Newco dallo stesso interamente partecipata.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa nel senso di ritenere che il conferimento di meri diritti di usufrutto non sia idoneo ad integrare in capo al conferente l’esistenza di una partecipazione oggetto di scambio quanto, piuttosto, di un diritto ai frutti ritraibili dalla partecipazione medesima con conseguente inapplicabilità del regime del c.d. realizzo controllato ai sensi dell’art. 117, comma 2, del TUIR.