L’Agenzia delle Entrate, con Consulenza giuridica n. 956-22 del giugno 2020, rispondendo al quesito del 13/01/2020 posto dall’associazione di categoria Federholding, ha espresso l’avviso che le Holding di partecipazione costituite in forma di SOCIETA’ SEMPLICE siano tenute ad adempiere gli obblighi comunicativi di cui all’art. 7 del DPR n. 605 del 1973.
Il dibattito partiva da due punti:
Come ormai noto, la definizione di Holding di partecipazione si basa sul principio di prevalenza di attività di assunzione di partecipazioni operato sulla base dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso. Le società semplici, non essendo tenute alla redazione del Bilancio, restavano escluse da tale adempimento. L’Agenzia delle Entrate, in accordo con l’interpretazione della Direzione Regionale del Piemonte, ha evidenziato che il principio di prevalenza può essere rilevato acquisendo le informazioni utili dal rendiconto annuale redatto dalle società semplici.
Le società semplici erano esonerate dall’obbligo delle comunicazioni all’Anagrafe Tributaria, poiché la direttiva 2016/1164/UE (c.d. ATAD) era applicabile esclusivamente ai contribuenti soggetti all’imposta sulle società. L’Agenzia delle Entrate, in proposito, sottolinea che il riferimento della Direttiva ATAD alle società soggette a tale imposta non costituisce un’argomentazione sufficiente ad escludere la possibilità per il legislatore nazionale di prevedere l’applicazione della norma ad una platea più ampia, come anche esplicitato nell’Art 3 della medesima Direttiva che recita: “Non è pregiudicata l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali tese a salvaguardare un livello di protezione più elevato delle basi imponibili nazionali”.
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che le Holding di partecipazioni costituite in forma di società semplice siano tenute ad adempiere, senza soluzione di continuità, gli obblighi comunicativi di cui all’art. 7 del DPR n. 605 del 1973.