L’attuazione della Direttiva 2016/1164 (c.d. Direttiva ATAD 1) con il D. Lgs. n. 142 del 29/11/2018 ha portato alla redazione del nuovo articolo 162-bis del TUIR il quale, al comma 1, lett. c) punto 1, dispone che le società di partecipazione non finanziaria, sono quelle che “esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari”.
Il successivo comma 3 precisa che l’attività si intende in via prevalente quando, sulla base dei dati dell’ultimo bilancio approvato, l’ammontare complessivo delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti (es. finanziamenti erogati alle partecipate), è superiore al 50% dell’attivo patrimoniale. Non hanno rilievo i ricavi di natura finanziaria (dividendi, interessi su finanziamenti, ecc..).
Ne consegue, dunque, che anche le società industriali che investano parte delle proprie attività in partecipazioni (ed eventualmente le finanzino) e superino il parametro patrimoniale sopra indicato, vengano qualificate, ai fini Ires ed Irap, “società di partecipazione non finanziaria” con i seguenti effetti:
- ai fini Irap sarà dovuta un’aliquota maggiore nella misura stabilita da ciascuna Regione in cui si forma il valore di produzione;
- si applicano gli obblighi di registrazione presso il Registro elettronico degli indirizzi (REI) e di comunicazione mensile all’Anagrafe dei rapporti finanziari ex art. 10, c. 10, D.Lgs. 141/2010.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che:
ü le partecipazioni, se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, sono oggetto di comunicazione all’ Anagrafe dei rapporti finanziari con codice 22;
ü i finanziamenti, i prestiti obbligazionari e gli strumenti finanziari partecipativi e non, emessi dalla holding e sottoscritti da terzi e/o emessi dalle partecipate o da terzi e sottoscritti dalle holding medesime, devono essere comunicati con codice 18.
Si ricorda, infine, che la comunicazione annuale va effettuata entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni, mentre i dati mensili sono trasmessi entro il mese successivo a quello dell’apertura o della cessazione del rapporto finanziario
Per quanto riguarda la decorrenza dell’obbligo comunicativo, la sostituzione dell’art. 10 comma 10 del D. Lgs. 141/2010 spiega effetti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito di Federholding, ha precisato che gli obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria inizieranno a decorrere dal 30 aprile 2019, (scadenza ordinaria per l’approvazione del bilancio 2018) con termine il 31 maggio 2019
Segnaliamo infine che la SOFIR FIDUCIARIA s.r.l. fornisce, sia alle società holding che ai professionisti, i servizi necessari per adempiere alle suddette disposizioni normative.