In ordine alla Circolare n. 10/E del 14 maggio dell’Agenzia delle Entrate “Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata”, trasmessa il 22 maggio u.s. con COM_2014_037, forniamo i seguenti chiarimenti.
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare in esame, ha risposto alle domande della stampa specializzata, poste a ridosso della Legge di stabilità 2014.
Circa le questioni di maggior interesse ai fini che qui rilevano, si segnala quanto segue:
- Indagini Finanziarie: la riconducibilità della presunzione sui prelevamenti è limitata al solo ambito dei soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo. Diversamente, la presunzione per i versamenti si estende alla generalità dei soggeti passivi e delle diverse categorie reddituali, non caratterizzate dall’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo e come tali non soggette alla tenuta di scritture contabili, e, quindi, anche ai privati:
- Indicazione delle attività detenute all’estero: le attività detenute all’estero per il tramite di una società italiana non devono essere indicate nel quadro RW mentre, qualora le stesse siano detenute per il tramite di una società localizzata in un Paese collaborativo, il contribuente deve limitarsi ad indicare il valore della partecipazione nella società estera. L’approccio look through deve, invece, essere adottato soltanto qualora il contribuente detenga una partecipazione superiore al 25% in una società localizzata in un Paese non collaborativo. Per quanto riguarda, infine, le attività estere affidate in gestione o in amministrazione ad un intermediario italiano che applica le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive sui redditi da esse derivanti, vige il regime di esonero disciplinato dall’art. 4, comma 3, del d.l. 28 giugno 1990, n. 167 convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227;
- Compilazione quadro RW da parte degli amministratori di società: gli amministratori con potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, che non siano beneficiari (ossia possessori) dei relativi redditi, non devono compilare, relativamente a dette consistenze/trasferimenti, il quadro RW della propria dichiarazione dei redditi;
- Imposta di bollo speciale: se un contribuente non fornisce la provvista per il pagamento dell’imposta di bollo speciale annuale, l’intermediario deve comunicare il nominativo nel mod. 770 quadro SO. Conseguentemente perde il regime di riservatezza a decorrere dall’inizio dell’anno di riferimento;
- Cambio annuale: per le attività finanziarie detenute all’estero alla data del 1° gennaio si deve applicare il cambio medio del mese di dicembre dell’anno precedente, determinato sulla base del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.