L’art.76, comma 1, del DPR 602/73 prevede che: “Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente”.
La Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi in merito alla sequestrabilità della prima casa in caso di commissione di reati tributari, con Sentenza n. 5608 depositata il 12 febbraio 2021, ha stabilito che il limite contenuto nella suddetta disposizione normativa esplica i propri effetti nei soli confronti dell’Erario, per debiti tributari, e non per altre categorie di creditori e, inoltre, non costituisce limite all’adozione né della confisca penale, sia diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo ad esso finalizzato.
Dunque, la previsione contenuta nell’art. 76, comma 1, del DPR 602/73 non può considerarsi applicabile nei provvedimenti di tipo penale per reati tributari ma solo nei confronti dell’Erario per quanto riguarda i debiti tributari.
Oltretutto, la Corte ha altresì evidenziato che l’inapplicabilità del limite dell’espropriazione nel procedimento penale per reati tributari trova fondamento anche nell’art. 2740 c.c. il quale dispone che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e che le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
Nel caso di specie, dunque, la Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo disposto dal Gip nei confronti di due imprenditori amministratori di una S.r.l.
Prescindendo da quanto emerso e ampliando l’orizzonte della trattazione, appare opportuno porre l’attenzione sul tema della pianificazione e protezione patrimoniale. Infatti, le circostanze che possono condurre a un’aggressione del proprio patrimonio non sono esclusivamente riconducibili a condotte criminose del diretto interessato. Si pensi, ad esempio, a un imprenditore che dopo anni di attività si ritrovi ad affrontare una crisi che lo esponga a un’aggressione da parte dei propri creditori. Pianificare è meglio che curare e, pertanto, qualora si ricopra una posizione o si eserciti un’attività rischiosa sotto questo profilo, è importante che si consideri l’opportunità di gestire il proprio patrimonio in un’ottica di protezione a tutela, anche e soprattutto, della propria realtà familiare.
Molti sono gli strumenti di wealth management che consentono, più o meno, di pervenire a tale risultato. In ottica di protezione, tuttavia, quello che risulta certamente più idoneo proprio per le caratteristiche che lo connotano è lo strumento del trust.