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Ris.ne Ag. Entrate n. 35E del 2015 – Atti di cessione di quote sociali – tassazione ai fini dell’imposta di registro

17 Aprile 2015
Affidamento fiduciario
Redazione

Segnaliamo la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 2 aprile 2015 recante “Atti di cessione di quote sociali – Tassazione ai fini dell’imposta di registro – Art. 21, commi 1 e 2, e art. 11, tariffa parte I, DPR n. 131 del 1986 – orientamento della Corte di Cassazione”.

La Corte di Cassazione con orientamento costante ha affermato che le cessioni di quote sociali verso uno o più cessionari, benchè siano contenute in un unico documento, costituiscono disposizioni negoziali che rilevano , ai sensi dell’articolo 21, primo comma del DPR 26 aprile 1986, n. 131, autonomamente ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro (Cfr. Cassazione, ordinanze 19 febbraio 2015, n. 3300; 5 novembre 2014, n. 23518; 29 ottobre 2014, n. 22899; 11 settembre 2014, n. 19245 e 19246).

Con le citate pronunce la Suprema Corte ha confermato l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria resa con la risoluzione del 5 giugno 2008, n. 225/E che ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare, ai fini dell’imposta di registro, ad un atto avente ad oggetto più cessionI di quote sociali da parte dei rispettivi titolari.

In particolare, nel citato documento di prassi è stato precisato che le cessioni di più quote sociali da parte di più alienanti conservano una propria ed autonoma rilevanza giuridica in quanto disposizioni negoziali non necessariamente derivanti le une dalle altre, con la conseguenza che ciascuna di esse rileva autonomamente ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.

Sulla base di quanto suddetto, la Corte di Cassazione si è espressa nel senso che nelle seguenti specifiche ipotesi ricorre un collegamento negoziale tra distinte pattuizioni – ciascuna adeguatamente giustificata sotto il profilo causale – e non già un negozio complesso:

  • Atto contenente la cessione di più quote sociali da parte di più cedenti a più cessionari (Cass. ordinanza 11 settembre 2014, n. 19245)
  • Atto contenente la cessione di più quote sociali da parte di più cedenti ad un unico cessionario (Cass. ordinanza 5 novembre 2014, n. 23518 e 11 settembre 2014, n. 19246)
  • atto contenente la cessione di una quota sociale da parte dell’unico titolare a più cessionari (Cass ordinananza 19 febbraio 2015, n. 3300; ordinanza 29 ottobre 2014, n. 22899)

Ne consegue che, nelle fattispecie descritte, ciascuna cessione di quota contenuta nell’atto – ai sensi dell’art. 21, comma 1, del DPR N. 131 DEL 1986 – rileva autonomamente ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.

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