Secondo la risposta a interpello della DRE Piemonte n. 901-384/2019, le società semplici non sono tenute alle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l’Anagrafe Tributaria, anche se esse svolgono, quale attività principale o esclusiva, quella di gestione delle partecipazioni.
La questione posta all’Agenzia delle Entrate muove dalla nuova formulazione dell’art. 10 comma 10 del DLgs 141/2010, così come risultante dalle modifiche dell’art. 12 del DLgs 142/2018, la quale menziona, tra i soggetti obbligati alle comunicazioni, le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti a esse assimilati, di cui all’art. 162-bis comma 1 lett c) n. 1 e 2 del TUIR.
Le società in questione sono quelle che esercitano in via prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni (in soggetti “non finanziari”); il requisito della prevalenza si intende verificato, a norma del comma 3 dello stesso art. 162-bis, quando, “in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso”, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in questi soggetti e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi (tipicamente, i crediti finanziari), unitariamente considerati, è superiore al 50% dell’attivo patrimoniale.
Le società semplici non solo non hanno, evidentemente, un bilancio approvato, ma sono tenute solo alla redazione di un mero rendiconto. L’agenzia delle Entrate ha quindi concluso di escludere gli obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria per le società semplici, non per le difficoltà nel ricostruire in modo oggettivo il requisito di prevalenza, che per le società semplici non rappresenta di per sè una causa ostativa all’applicazione della norma, ma motivando l’esclusione con fattori legati al nuovo contesto normativo. La DRE Piemonte afferma che la direttiva 2016/1164/Ue, dalla quale si origina l’art 162-bis del TUIR, si applica ai soli soggetti IRES: conseguentemente, le società semplici, “che per definizione non possono svolgere attività commerciale”, non sono tenute alla comunicazione.
Sono quindi “intermediari finanziari ” i soli soggetti IRES: la direttiva 2016/1164/Ue si applica, a norma del suo art. 1, ai soggetti dell’imposta sulle società, comprese le stabili organizzazioni. Va però ricordato che l’Italia ha, su questo punto, trasposto la norma comunitaria in modo più ampio.
Nella direttiva, infatti, la nozione di “imprese finanziarie” contenuta nell’art. 2 paragrafo 1, numero 5, viene menzionata ai soli fini delle loro esclusione dalle disposizione che limitano la deducibilità degli interessi passivi (esclusione che, peraltro, l’Italia ha confermato nel riscrivere l’art 96 del TUIR).
ll Legislatore italiano ha, invece, strutturato una norma (l’art. 162-bis del TUIR) con la quale le imprese finanziarie (intermediari finanziari) non solo sono state definite in modo puntuale, ma sono state regolate in modo puntuale, elencando le norme fiscali a cui esse sono soggette.
La noma è stata posta tra le “Disposizioni comuni” del TUIR, applicabili a tutti i soggetti d’imposta: questo fatto avrebbe potuto dare una copertura normativa all’estensione degli obblighi di comunicazione alle società semplici (ma anche alle altre società di persone, alle quali a questo punto può essere esteso il contenuto della risposta in commento, posto che esse, naturalmente, non sono soggette all’IRES.
La DRE Piemonte ha invece scelto una linea interpretativa maggiormente aderente alla derivazione comunitaria, con evidenti benefici per le società semplici,, da sempre alle prese con un adempimenti ritenuto non coerente con la natura con lo scopo sociale. Resta ora da verificare se questo orientamento si consoliderà a alivello nazionale.