Fiduciaria


L’intestazione fiduciaria

INTESTAZIONE FIDUCIARIA: COSTITUZIONE E SOGGETTI

L’intestazione fiduciaria. cos’è e come si costituisce. Il conferimento dell’incarico amministrativo di gestione, si costituisce con il conferimento del mandato fiduciario al quale si applicano i principi generali del mandato senza rappresentanza.

Attraverso il negozio fiduciario, il fiduciario diviene intestatario dei beni del fiduciante e come tale appare e agisce nei confronti dei terzi con l’obbligo di soddisfare determinati interessi indicati dal fiduciante che rimane il reale proprietario di tali beni. Proprio così si realizza e opera l’intestazione fiduciaria.

Il mandato fiduciario può essere conferito sia da persone fisiche che da società, può essere conferito da una persona o più persone. Persone diverse possono essere comproprietarie oppure avere diritti diversi sui beni oggetto del mandato (ad esempio, la nuda proprietà o l’usufrutto). Il mandato fiduciario può essere revocato in qualsiasi momento dal fiduciante.

In funzione dei poteri conferiti alla società fiduciaria e dunque delle modalità concrete di svolgimento dell’attività, si configurano due differenti tipologie di società fiduciarie:

  • Società ad amministrazione statica: implica lo svolgimento della sola attività di amministrazione e conservazione del patrimonio del cliente, vincolandosi alle sue puntuali istruzioni.
  • Società ad amministrazione dinamica (o di gestione): che, invece, comporta l’amministrazione autonoma di portafogli di investimento. La fiduciaria, cioè, si impegna in autonomia ad effettuare investimenti della liquidità conferitale dal fiduciante, in modo professionale. Le società che operano in tal senso sono equiparabili alle Sim soggette alle norme che regolamentano i mercati finanziari di cui al TUF (D.Lgs. n. 58/1998).

Sofir fiduciaria svolge esclusivamente attività di amministrazione statica.

Di seguito un elenco di massima dei principali beni che possono essere oggetto di un mandato fiduciario.

  • Disponibilità liquide
  • Certificati di deposito
  • Conti correnti
  • Crediti di qualsiasi natura
  • Contratti in genere
  • Beni di Terzi in deposito o Garanzia
  • Quote di fondi comuni di investimento
  • Contratti di gestione patrimoniale
  • Polizze assicurative
  • Azioni ed obbligazioni quotate e non quotate
  • Titoli di stato e sovranazionali
  • Quote di partecipazione al capitale di ogni tipo, quotate e non
  • Opere d’arte
  • Beni immobili

IL RAPPORTO FIDUCIARIO: LA RISERVATEZZA

Secondo la Legge 1966/1939, le società fiduciarie che operano attraverso lo strumento giuridico dell’intestazione fiduciaria, sono obbligate alla riservatezza sull’identità del proprietario effettivo. E’ questo il principio del  segreto fiduciario, l’elemento più importante che caratterizza la relazione tra fiduciante e società fiduciaria: Il nome del titolare effettivo non risulta nei registri pubblici delle società e la fiduciaria ha l’obbligo contrattuale di non rivelarlo.

Tuttavia, esistono determinati casi in cui diversi soggetti possono chiedere ed ottenere notizie sui fiducianti.

In particolare, la società fiduciaria è tenuta a rivelare l’identità del fiduciante:

  • su richiesta dell’Autorità Giudiziaria in sede civile e penale;
  • su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria in sede di accertamento fiscale sul fiduciante;
  • su richiesta dei soggetti obbligati alle verifiche previste dalla normativa antiriciclaggio.

All’interno dell’Unione Europea esistono, poi, accordi specifici per la protezione dei terzi creditori o del fisco.

Previsioni di legge che limitano la segretezza del mandato